Art. 1418 c.c. Cause di nullità del contratto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
2. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346.
3. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1418 c.c. apre il capo XI del titolo II del libro quarto, dedicato alla nullità del contratto, e individua le cause che determinano la forma più grave di invalidità negoziale. La nullità esprime il giudizio negativo dell’ordinamento su un accordo che contrasta con interessi generali o è privo degli elementi minimi per esistere come contratto: per questo il contratto nullo non produce effetti, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, è rilevabile d’ufficio dal giudice e l’azione è imprescrittibile (art. 1421 e art. 1422 c.c.).
La disposizione non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice, ma il suo ambito si è progressivamente arricchito per effetto della legislazione speciale, che ha introdotto numerose ipotesi di nullità espressa, molte delle quali con funzione di protezione del contraente debole (consumatore, cliente bancario, investitore).
Contenuto della disposizione
La norma delinea tre categorie di nullità, distinte dalla dottrina e dalla giurisprudenza:
Il contratto nullo non è sanabile mediante convalida, salvo che la legge disponga diversamente (art. 1423 c.c.), ma può convertirsi in un contratto diverso, di cui contenga i requisiti di sostanza e di forma, se le parti lo avrebbero voluto conoscendo la nullità (art. 1424 c.c.). Le prestazioni eseguite in forza del contratto nullo sono ripetibili secondo le regole dell’indebito (art. 2033 c.c.).
Profili applicativi
La questione più delicata riguarda la nullità virtuale, perché il primo comma richiede di stabilire quali norme imperative incidano sulla validità del contratto. La giurisprudenza distingue tra regole di validità, che attengono alla struttura e al contenuto del contratto, e regole di comportamento, che disciplinano la condotta delle parti nella formazione o nell’esecuzione del rapporto: solo la violazione delle prime determina la nullità, mentre quella delle seconde è fonte di responsabilità precontrattuale o contrattuale e può condurre alla risoluzione. Il contenzioso tipico è quello dell’intermediazione finanziaria, nel quale l’investitore lamenta la violazione degli obblighi informativi dell’intermediario: la domanda di nullità è destinata al rigetto, e l’errore frequente è non proporre in via subordinata le domande di risoluzione e di risarcimento.
Altro ambito di rilievo è quello degli atti di trasferimento immobiliare in materia urbanistica, nei quali la nullità è prevista dalla legge speciale e si colloca nel terzo comma: occorre dunque attenersi al dato testuale delle norme che la comminano, che sono di stretta interpretazione.
Sul piano processuale, la nullità è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, anche in appello quando non sia stata rilevata in primo grado; il giudice deve però sottoporre la questione al contraddittorio delle parti (art. 101, secondo comma, c.p.c.). L’onere di allegare e provare i fatti da cui deriva la nullità grava sulla parte che la invoca.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1418 c.c. va letto con l’art. 1325 c.c., che elenca i requisiti del contratto, e con gli artt. 1343-1346 c.c. su causa, motivo e oggetto; l’art. 1344 c.c. estende l’illiceità della causa al contratto in frode alla legge. Gli artt. 1419-1424 c.c. completano la disciplina: nullità parziale e sostituzione automatica di clausole, legittimazione e rilievo d’ufficio, imprescrittibilità, inammissibilità della convalida, conversione. Dalla nullità si distingue l’annullabilità (artt. 1425 e seguenti c.c.), che tutela interessi particolari ed è soggetta a prescrizione quinquennale. Per i contratti con i consumatori l’art. 36 del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) prevede una nullità di protezione, operante solo a vantaggio del consumatore; altre ipotesi testuali sono contenute nel testo unico bancario e nel testo unico della finanza, nonché, per gli immobili, nell’art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e nell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.