Art. 1423 c.c. Inammissibilità della convalida
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.
1. Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1423 c.c. enuncia in una sola frase uno dei tratti distintivi della nullità: il contratto nullo non può essere convalidato, salvo che la legge disponga diversamente. La convalida è il negozio con cui la parte legittimata all’impugnazione rinuncia a far valere il vizio e rende definitivamente stabili gli effetti del contratto. Essa è ammessa per il contratto annullabile (art. 1444 c.c.), che tutela interessi particolari e di cui il contraente protetto può disporre; non lo è per il contratto nullo, perché la nullità presidia interessi generali sottratti alla disponibilità delle parti.
La regola si salda con le altre caratteristiche della nullità: legittimazione assoluta e rilievo d’ufficio (art. 1421 c.c.), imprescrittibilità dell’azione (art. 1422 c.c.). Se le parti potessero sanare il contratto nullo, questi presidi sarebbero facilmente aggirati. Il testo non ha subito modifiche dal 1942.
Contenuto della disposizione
Il divieto colpisce ogni forma di sanatoria, espressa o tacita: né una dichiarazione di conferma, né l’esecuzione volontaria del contratto, né il decorso del tempo possono attribuire validità al negozio nullo. Ciò non impedisce alle parti di rinnovare il contratto, stipulandone uno nuovo privo del vizio: ma in tal caso gli effetti decorrono dalla nuova stipulazione (ex nunc), non da quella originaria, e il nuovo accordo deve possedere tutti i requisiti di sostanza e di forma.
La clausola finale fa salve le ipotesi in cui la legge consente la conferma. Le principali sono:
Queste ipotesi sono eccezionali e non suscettibili di applicazione analogica.
Profili applicativi
Nella pratica il divieto di convalida emerge soprattutto quando una parte invoca, contro la nullità, il fatto che il contratto sia stato a lungo eseguito senza contestazioni: l’argomento è privo di pregio, perché l’esecuzione non sana. Così l’appaltatore che abbia costruito senza titolo edilizio non può pretendere il corrispettivo in forza del contratto nullo, anche se il committente ha accettato l’opera; restano semmai i rimedi restitutori.
Per la conferma urbanistica occorre un nuovo atto, con la stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o alleghi il documento mancante. Non sono ammessi equipollenti: la produzione in giudizio della concessione o della domanda di sanatoria non sana il contratto definitivo già stipulato. Diverso è il preliminare, che non produce effetti traslativi: la lacuna può essere colmata in corso di causa, ma la sentenza ex art. 2932 c.c. non può essere pronunciata confidando in una conferma futura.
Nel caso della donazione nulla, l’erede che intende convalidarla con atto formale deve indicare il negozio, la causa di invalidità e la volontà di convalidarlo; la conferma può però risultare anche dall’esecuzione volontaria consapevole.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1423 c.c. si contrappone all’art. 1444 c.c., che ammette la convalida del contratto annullabile, e si legge con gli artt. 1421 e 1422 c.c. sul regime della nullità. Il principio di conservazione del contratto nullo opera piuttosto attraverso la nullità parziale (art. 1419 c.c.) e la conversione (art. 1424 c.c.), che non sanano il vizio ma ne limitano le conseguenze. Le eccezioni testuali si trovano negli artt. 590 e 799 c.c. e nella legislazione urbanistica (art. 46 e art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001; art. 40 della legge n. 47 del 1985). Le prestazioni eseguite in base al contratto nullo restano ripetibili secondo l’art. 2033 c.c., salvo il limite dell’art. 2035 c.c. per le prestazioni contrarie al buon costume. Per il rinvio dell’art. 1324 c.c., il divieto vale anche per gli atti unilaterali.