Art. 1417 c.c. Prova della simulazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.