Art. 1422 c.c. Imprescrittibilità dell’azione di nullità

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.