Art. 1414 c.c. Effetti della simulazione tra le parti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.
2. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
3. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.