Art. 1415 c.c. Effetti della simulazione rispetto ai terzi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.

2. I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.