Art. 1413 c.c. Eccezioni opponibili dal promittente al terzo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

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