Art. 1399 c.c. Ratifica
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall’interessato, con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.
2. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
3. Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.
4. Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata.
5. La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1399 c.c. completa la disciplina della rappresentanza senza potere, consentendo al soggetto in nome del quale si è agito senza procura (il dominus) di appropriarsi degli effetti del contratto mediante la ratifica. Il contratto concluso dal falso rappresentante non è nullo né annullabile, ma inefficace verso il dominus: è una fattispecie a formazione progressiva, valida ma in attesa di un elemento ulteriore, che la ratifica fornisce con efficacia retroattiva.
La norma bilancia tre interessi: quello del dominus a decidere liberamente se far proprio l’affare, quello del terzo contraente a non restare indefinitamente nell’incertezza e quello dei terzi estranei che abbiano acquistato diritti nel frattempo. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La ratifica è un negozio unilaterale recettizio: deve essere portata a conoscenza del terzo, ma non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, purché univoca e, quando occorre la forma scritta, risultante da un documento scritto. Deve inoltre essere pura e integrale: una ratifica condizionata o che modifichi le pattuizioni vale come nuova proposta, che il terzo è libero di non accettare. Per il rinvio dell’art. 1324 c.c., la norma si applica anche agli atti unilaterali compiuti senza potere, come la disdetta di una locazione.
Profili applicativi
La questione pratica più ricorrente è stabilire se un comportamento del dominus valga come ratifica. Non bastano l’incasso dell’acconto o l’immissione dell’acquirente nel possesso, che sono atti equivoci e comunque privi della forma scritta. Può invece valere come ratifica un atto processuale: il dominus che agisce per l’adempimento o la risoluzione del contratto, o che, convenuto, si difende proponendo domande che ne presuppongono l’efficacia, manifesta la volontà di farlo proprio. Se però la dichiarazione è resa dal difensore, la procura alle liti deve conferire il potere di disporre del diritto sostanziale; non basta la clausola di stile che attribuisce «ogni più ampia facoltà».
Sul versante processuale le Sezioni Unite hanno chiarito che il potere rappresentativo è elemento costitutivo della pretesa del terzo verso il rappresentato; il convenuto può dunque contestarlo con una mera difesa, non soggetta a preclusioni, e il giudice può rilevarne d’ufficio la mancanza quando risulti dagli atti. Il terzo contraente, invece, non può invocare l’inefficacia per sottrarsi al contratto che il dominus intende eseguire o ha ratificato.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1399 c.c. presuppone l’art. 1398 c.c., che regola la responsabilità del falso rappresentante quando la ratifica manchi, e l’art. 1388 c.c. sugli effetti della rappresentanza. Il requisito di forma si coordina con gli artt. 1350, 1351 e 1392 c.c., che impongono la stessa forma del contratto anche al preliminare e alla procura. La salvezza dei diritti dei terzi va letta con le regole sulla trascrizione (art. 2644 c.c.). Nel mandato, l’art. 1711 c.c. prevede un meccanismo analogo per gli atti eccedenti i limiti dell’incarico, e l’art. 2032 c.c. disciplina la ratifica della gestione di affari altrui. Dalla ratifica va distinta la convalida del contratto annullabile (art. 1444 c.c.), che rimuove un vizio anziché integrare un elemento mancante.