Art. 1399 c.c. Ratifica

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall’interessato, con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.

2. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

3. Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.

4. Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata.

5. La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1399 c.c. completa la disciplina della rappresentanza senza potere, consentendo al soggetto in nome del quale si è agito senza procura (il dominus) di appropriarsi degli effetti del contratto mediante la ratifica. Il contratto concluso dal falso rappresentante non è nullo né annullabile, ma inefficace verso il dominus: è una fattispecie a formazione progressiva, valida ma in attesa di un elemento ulteriore, che la ratifica fornisce con efficacia retroattiva.

La norma bilancia tre interessi: quello del dominus a decidere liberamente se far proprio l’affare, quello del terzo contraente a non restare indefinitamente nell’incertezza e quello dei terzi estranei che abbiano acquistato diritti nel frattempo. Il testo è invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

  • Forma (primo comma): la ratifica deve rivestire la forma prescritta per il contratto ratificato. Per i contratti immobiliari, anche preliminari, occorre dunque l’atto scritto.
  • Retroattività (secondo comma): gli effetti si producono dal giorno della conclusione del contratto, ma restano salvi i diritti acquistati medio tempore dai terzi, intesi come soggetti estranei al rapporto tra falso rappresentante, dominus e controparte.
  • Scioglimento anticipato (terzo comma): prima della ratifica, il terzo e il falso rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto.
  • Interpello (quarto comma): il terzo può invitare il dominus a pronunciarsi assegnandogli un termine, scaduto il quale il silenzio vale rifiuto. È una facoltà, non un onere.
  • Trasmissibilità (quinto comma): il potere di ratificare passa agli eredi del dominus.

La ratifica è un negozio unilaterale recettizio: deve essere portata a conoscenza del terzo, ma non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, purché univoca e, quando occorre la forma scritta, risultante da un documento scritto. Deve inoltre essere pura e integrale: una ratifica condizionata o che modifichi le pattuizioni vale come nuova proposta, che il terzo è libero di non accettare. Per il rinvio dell’art. 1324 c.c., la norma si applica anche agli atti unilaterali compiuti senza potere, come la disdetta di una locazione.

Profili applicativi

La questione pratica più ricorrente è stabilire se un comportamento del dominus valga come ratifica. Non bastano l’incasso dell’acconto o l’immissione dell’acquirente nel possesso, che sono atti equivoci e comunque privi della forma scritta. Può invece valere come ratifica un atto processuale: il dominus che agisce per l’adempimento o la risoluzione del contratto, o che, convenuto, si difende proponendo domande che ne presuppongono l’efficacia, manifesta la volontà di farlo proprio. Se però la dichiarazione è resa dal difensore, la procura alle liti deve conferire il potere di disporre del diritto sostanziale; non basta la clausola di stile che attribuisce «ogni più ampia facoltà».

Sul versante processuale le Sezioni Unite hanno chiarito che il potere rappresentativo è elemento costitutivo della pretesa del terzo verso il rappresentato; il convenuto può dunque contestarlo con una mera difesa, non soggetta a preclusioni, e il giudice può rilevarne d’ufficio la mancanza quando risulti dagli atti. Il terzo contraente, invece, non può invocare l’inefficacia per sottrarsi al contratto che il dominus intende eseguire o ha ratificato.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 3 giugno 2015, n. 11377: l’inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator non è eccezione in senso stretto ma mera difesa, rilevabile d’ufficio se il difetto di potere emerge dagli atti; il comportamento processuale del dominus che manifesti in modo univoco la volontà di far proprio il contratto vale come ratifica tacita.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 23 luglio 2026, n. 23988: la ratifica opera come condizione legale sospensiva con effetto retroattivo; deve avere la stessa forma del contratto, può essere implicita purché scritta e può risultare da un atto processuale, come le domande riconvenzionali di risoluzione o rescissione fondate sul contratto, mentre non bastano comportamenti equivoci o la produzione del documento per contestarne l’efficacia.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 10 maggio 2024, n. 12843: la ratifica resa in giudizio dal difensore è valida solo se la procura alle liti attribuisce il potere di disporre del diritto; la ratifica condizionata è incompatibile con l’art. 1399 c.c. e vale come nuova proposta; la mera immissione nel possesso dell’immobile non integra ratifica del preliminare.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 1 dicembre 2021, n. 37724: la ratifica, atto unilaterale recettizio, può essere tacita e, per i contratti formali, risultare da un atto scritto redatto per altri fini che manifesti inequivocabilmente la volontà del dominus; acquista efficacia anche se indirizzata ad altri, quando il terzo ne abbia avuto conoscenza.
  • Cassazione civile, sez. II, 21 aprile 2010, n. 9505: per i trasferimenti immobiliari la ratifica richiede la forma scritta ad substantiam e non può desumersi dalla circostanza che l’acconto versato dall’acquirente sia pervenuto al rappresentato.
  • Cassazione civile, sez. III, 30 maggio 1995, n. 6075: la disdetta della locazione proveniente da un falso rappresentante può essere ratificata con effetto retroattivo anche verso il conduttore, che non è terzo ai fini della salvezza dei diritti prevista dal secondo comma.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 17 maggio 2022, n. 15841: il falso rappresentante divenuto erede universale dello pseudo rappresentato non può eccepire l’assenza di procura per sottrarsi agli effetti del contratto che egli stesso ha concluso.

Rapporti con altre norme

L’art. 1399 c.c. presuppone l’art. 1398 c.c., che regola la responsabilità del falso rappresentante quando la ratifica manchi, e l’art. 1388 c.c. sugli effetti della rappresentanza. Il requisito di forma si coordina con gli artt. 1350, 1351 e 1392 c.c., che impongono la stessa forma del contratto anche al preliminare e alla procura. La salvezza dei diritti dei terzi va letta con le regole sulla trascrizione (art. 2644 c.c.). Nel mandato, l’art. 1711 c.c. prevede un meccanismo analogo per gli atti eccedenti i limiti dell’incarico, e l’art. 2032 c.c. disciplina la ratifica della gestione di affari altrui. Dalla ratifica va distinta la convalida del contratto annullabile (art. 1444 c.c.), che rimuove un vizio anziché integrare un elemento mancante.