Art. 1388 c.c. Contratto concluso dal rappresentante

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1388 c.c. definisce l’effetto tipico della rappresentanza diretta: il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce i suoi effetti direttamente nella sfera giuridica di quest’ultimo. Il rappresentato diventa parte del contratto come se lo avesse stipulato personalmente, mentre il rappresentante resta estraneo al rapporto che ha contribuito a creare.

La norma segue l’art. 1387 c.c., che individua le fonti del potere rappresentativo, e ne definisce il risultato. La ratio è garantire certezza ai traffici: il terzo che contratta con un rappresentante deve sapere con chi si sta obbligando, e il rappresentato deve poter contare sul fatto che gli atti compiuti in suo nome, entro i poteri conferiti, gli saranno imputati. Il testo è immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

L’effetto diretto presuppone tre requisiti concorrenti:

  • spendita del nome (contemplatio domini): il rappresentante deve rendere noto al terzo che agisce in nome di un altro soggetto; è questo l’elemento che distingue la rappresentanza diretta dal mandato senza rappresentanza, nel quale il mandatario agisce in nome proprio e acquista diritti e obblighi verso il terzo (art. 1705 c.c.);
  • interesse del rappresentato: l’atto deve essere compiuto per realizzare un interesse del rappresentato; l’abuso del potere a vantaggio proprio o altrui rileva attraverso la disciplina del conflitto di interessi (art. 1394 c.c.);
  • limiti delle facoltà conferite: l’atto deve rientrare nei poteri attribuiti dalla legge o dalla procura; il contratto concluso senza potere o oltre i limiti non vincola il rappresentato, salvo ratifica (art. 1399 c.c.), e il falso rappresentante risponde verso il terzo del danno subito per aver confidato senza colpa nella validità del contratto (art. 1398 c.c.).

La spendita del nome non richiede formule sacramentali: può risultare anche dal comportamento del rappresentante, purché univoco e idoneo a far comprendere al terzo che gli effetti dell’atto sono destinati a prodursi in capo ad altri. Quando però il contratto richiede la forma scritta, la contemplatio domini deve risultare dal documento stesso.

Profili applicativi

Il contenzioso ricorrente riguarda la prova della spendita del nome, che grava su chi afferma di aver agito come rappresentante. Non bastano l’interesse del rappresentato all’affare, la sua conoscenza dell’operazione o l’intestazione della fattura a suo nome: se chi ha stipulato non ha dichiarato di agire per altri, resta obbligato in proprio, anche se il terzo sapeva dell’esistenza del soggetto interessato. Nei contratti immobiliari la contemplatio domini deve risultare per iscritto dall’atto, senza che rilevi la conoscenza del rapporto rappresentativo da parte del terzo.

Per temperare il rigore della regola, la giurisprudenza ha elaborato la figura della rappresentanza apparente: il contratto stipulato da chi non aveva poteri vincola il presunto rappresentato quando il terzo abbia confidato in buona fede nell’esistenza del potere e tale affidamento sia stato determinato da un comportamento colposo, non meramente omissivo, del rappresentato. Il terzo ha la facoltà, non l’obbligo, di chiedere la giustificazione dei poteri (art. 1393 c.c.). Il principio non opera, di regola, nei confronti degli enti pubblici, la cui rappresentanza è disciplinata da norme che il terzo deve conoscere.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 18 maggio 2018, n. 12369: la contemplatio domini non esige formule sacramentali, ma un comportamento univoco e concludente che renda edotto il terzo che si agisce in nome del rappresentato; l’onere della prova grava su chi afferma di aver agito come rappresentante, e l’intestazione della fattura o i precedenti rapporti con il rappresentato non bastano.
  • Cassazione civile, sez. VI-2, ord. 11 giugno 2021, n. 16593: l’interesse del rappresentato al contratto o la sua conoscenza dell’incarico non provano la spendita del nome; riferire che il coniuge era «a conoscenza» dell’incarico non equivale a dichiarare di agire in suo nome. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2006, n. 25247: è necessario che il rappresentante abbia reso noto al terzo, in modo esplicito e non equivoco, di agire non solo nell’interesse ma anche in nome del rappresentato; l’accertamento è riservato al giudice di merito.
  • Cassazione civile, sez. II, 28 marzo 1995, n. 3670: nei contratti di trasferimento immobiliare la contemplatio domini deve risultare, a pena di nullità, dallo stesso documento, restando irrilevante la conoscenza o l’affidamento del terzo circa il rapporto rappresentativo.
  • Cassazione civile, sez. III, 12 gennaio 2006, n. 408: il principio dell’apparenza può essere invocato quando, oltre alla buona fede del terzo, vi sia un comportamento colposo, non meramente omissivo, del rappresentato, tale da ingenerare la ragionevole convinzione che il potere sia stato conferito; la ratifica del contratto concluso dal falso rappresentante può essere anche tacita.
  • Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2015, n. 9328: il terzo ha la facoltà e non l’obbligo di verificare i poteri ai sensi dell’art. 1393 c.c.; l’invio di un fax con il timbro della società è idoneo a fondare l’affidamento, e il successivo disconoscimento della firma è irrilevante.
  • Cassazione civile, sez. I, 22 febbraio 2017, n. 4606: il principio dell’apparenza non è configurabile nei confronti degli enti pubblici quando la legge preveda forme di pubblicità che consentono al terzo di verificare con l’ordinaria diligenza i poteri dello stipulante.

Rapporti con altre norme

L’art. 1388 c.c. presuppone l’art. 1387 c.c. sulle fonti del potere e si completa con le norme successive: l’art. 1389 c.c. sulla capacità del rappresentante e del rappresentato, gli artt. 1390 e 1391 c.c. sui vizi della volontà e sugli stati soggettivi rilevanti, l’art. 1393 c.c. sulla giustificazione dei poteri, l’art. 1394 c.c. sul conflitto di interessi, l’art. 1395 c.c. sul contratto con sé stesso, l’art. 1396 c.c. sull’opponibilità ai terzi delle modificazioni e della revoca della procura, gli artt. 1398 e 1399 c.c. sul difetto di rappresentanza e sulla ratifica. Il mandato senza rappresentanza è regolato dagli artt. 1705-1707 c.c.; il contratto per persona da nominare (artt. 1401 e seguenti c.c.) costituisce una figura affine nella quale la dichiarazione di nomina opera retroattivamente.