Art. 1389 c.c. Capacità del rappresentante e del rappresentato

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.

2. In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1389 c.c. si colloca nel capo VI del titolo II del libro quarto, dedicato alla rappresentanza, e risolve un problema che nasce dalla scissione tra chi dichiara la volontà negoziale (il rappresentante) e chi ne subisce gli effetti (il rappresentato). Poiché il contratto concluso dal rappresentante produce effetti direttamente nella sfera del rappresentato (art. 1388 c.c.), occorre stabilire in capo a quale dei due debbano sussistere la capacità e la legittimazione a contrattare.

La soluzione del legislatore distingue i due piani. La capacità legale, cioè l’idoneità a compiere validamente atti giuridici, deve appartenere al rappresentato, che è il destinatario degli effetti; al rappresentante basta la capacità naturale, ossia di intendere e di volere, perché è lui a formare e manifestare la volontà. La disposizione non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.

Contenuto della disposizione

Il primo comma riguarda la sola rappresentanza volontaria («conferita dall’interessato»), poiché nella rappresentanza legale il rappresentato è per definizione incapace. Per la validità del contratto occorrono due condizioni:

  • il rappresentante deve essere capace di intendere e di volere, con una valutazione rapportata alla natura e al contenuto del contratto concluso: può dunque agire anche un minore o un soggetto sottoposto a misura di protezione, se in concreto idoneo a comprendere l’atto;
  • il rappresentato deve essere legalmente capace, cioè maggiorenne e non interdetto né inabilitato, al momento della conclusione del contratto.

Il secondo comma vale per ogni forma di rappresentanza e impone che il contratto non sia vietato al rappresentato. Il riferimento è alle incapacità speciali e ai divieti di acquisto, come quelli previsti dall’art. 1471 c.c. per amministratori, pubblici ufficiali e mandatari: il divieto non può essere aggirato interponendo un rappresentante. Specularmente, i divieti che riguardano il solo rappresentante non si trasmettono al rappresentato, salvo il regime del conflitto di interessi (artt. 1394 e 1395 c.c.).

L’incapacità naturale del rappresentante rende il contratto annullabile secondo gli artt. 428 e 1425 c.c.; l’incapacità legale del rappresentato lo rende annullabile ai sensi dell’art. 1425, primo comma, c.c.

Profili applicativi

Il terreno di contenzioso più frequente non è il contratto concluso dal rappresentante, ma la procura rilasciata da persona anziana o malata, che al momento del conferimento non era in grado di comprenderne la portata. Qui la regola dell’art. 1389 c.c. non offre riparo all’acquirente: la procura è un negozio unilaterale, annullabile per incapacità naturale ai sensi dell’art. 428, primo comma, c.c. se ne deriva un grave pregiudizio per l’autore; una volta annullata, il procuratore risulta privo di potere e il contratto concluso in nome altrui ricade nella disciplina della rappresentanza senza potere.

Il grave pregiudizio va valutato con riguardo all’atto di conferimento, non al contratto successivamente stipulato: una procura generale a vendere senza limiti di prezzo, o una procura bancaria che esonera dal rendiconto, presenta di per sé una spiccata potenzialità lesiva. Il terzo acquirente può salvarsi soltanto invocando la rappresentanza apparente, che richiede però anche un comportamento colposo del rappresentato.

Errore frequente è qualificare come nulla, per difetto di consenso, la procura conferita dall’incapace naturale: si tratta di annullabilità, soggetta alla prescrizione quinquennale dell’art. 428, ultimo comma, c.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 13 gennaio 1984, n. 275: nel contratto concluso in forza di procura validamente conferita da un rappresentato legalmente capace, l’incapacità naturale al momento della stipula assume rilievo invalidante solo se riguarda il rappresentante, non il rappresentato.
  • Cassazione civile, sez. II, 9 marzo 2012, n. 3787: l’art. 1389 c.c. presuppone una procura validamente conferita; se la procura è annullata per incapacità naturale del rappresentato, il successivo contratto deve ritenersi concluso da un rappresentante senza potere. Il grave pregiudizio richiesto dall’art. 428 c.c. si misura sull’atto di conferimento, e tale è la procura generale a vendere tutti i beni senza indicazione di prezzo.
  • Cassazione civile, sez. II, 12 settembre 2014, n. 19350: nell’annullamento della procura per incapacità naturale il pregiudizio è presupposto condizionante, mentre nei contratti è solo indice della malafede dell’altro contraente; l’invalidità del contratto conclusivo può derivare da quella della procura a vendere priva di determinazione del prezzo.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 12 giugno 2020, n. 11272: incapacità e grave pregiudizio vanno accertati autonomamente; nel valutare la procura conferita dall’incapace non basta l’utilità astratta del conferimento di poteri, ma occorre considerare tutte le clausole, compresa l’esenzione dall’obbligo di rendiconto.
  • Cassazione civile, sez. II, 4 gennaio 2017, n. 110: l’incapacità di intendere e di volere di chi conferisce la procura non ne determina la nullità per mancanza di consenso, ma la sola annullabilità ai sensi dell’art. 428 c.c., con la relativa prescrizione quinquennale.
  • Cassazione civile, sez. II, 3 giugno 2025, n. 14868: anche quando la procura sia invalida per incapacità della rappresentata, l’acquirente può essere tutelato dalla rappresentanza apparente, che esige insieme la buona fede del terzo e un comportamento colposo del rappresentato idoneo a ingenerare un ragionevole affidamento.

Rapporti con altre norme

La norma va letta con l’art. 1387 c.c., che distingue rappresentanza legale e volontaria, con l’art. 1388 c.c. sugli effetti del contratto concluso dal rappresentante e con l’art. 1390 c.c., che rende rilevanti i vizi della volontà del rappresentante. L’incapacità naturale è disciplinata dall’art. 428 c.c., richiamato dall’art. 1425 c.c.; l’incapacità legale dagli artt. 2, 414 e seguenti c.c. e, per l’amministrazione di sostegno, dagli artt. 404 e seguenti c.c. I divieti speciali di acquisto sono previsti dall’art. 1471 c.c. Se la procura è invalida, si applicano gli artt. 1398 e 1399 c.c. sulla rappresentanza senza potere e sulla ratifica. Quando l’incapace sia stato indotto con abuso a compiere l’atto, la condotta può integrare la circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) e la giurisprudenza ritiene allora nullo il negozio per contrasto con norma imperativa.