Art. 1389 c.c. Capacità del rappresentante e del rappresentato
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.
2. In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1389 c.c. si colloca nel capo VI del titolo II del libro quarto, dedicato alla rappresentanza, e risolve un problema che nasce dalla scissione tra chi dichiara la volontà negoziale (il rappresentante) e chi ne subisce gli effetti (il rappresentato). Poiché il contratto concluso dal rappresentante produce effetti direttamente nella sfera del rappresentato (art. 1388 c.c.), occorre stabilire in capo a quale dei due debbano sussistere la capacità e la legittimazione a contrattare.
La soluzione del legislatore distingue i due piani. La capacità legale, cioè l’idoneità a compiere validamente atti giuridici, deve appartenere al rappresentato, che è il destinatario degli effetti; al rappresentante basta la capacità naturale, ossia di intendere e di volere, perché è lui a formare e manifestare la volontà. La disposizione non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Il primo comma riguarda la sola rappresentanza volontaria («conferita dall’interessato»), poiché nella rappresentanza legale il rappresentato è per definizione incapace. Per la validità del contratto occorrono due condizioni:
Il secondo comma vale per ogni forma di rappresentanza e impone che il contratto non sia vietato al rappresentato. Il riferimento è alle incapacità speciali e ai divieti di acquisto, come quelli previsti dall’art. 1471 c.c. per amministratori, pubblici ufficiali e mandatari: il divieto non può essere aggirato interponendo un rappresentante. Specularmente, i divieti che riguardano il solo rappresentante non si trasmettono al rappresentato, salvo il regime del conflitto di interessi (artt. 1394 e 1395 c.c.).
L’incapacità naturale del rappresentante rende il contratto annullabile secondo gli artt. 428 e 1425 c.c.; l’incapacità legale del rappresentato lo rende annullabile ai sensi dell’art. 1425, primo comma, c.c.
Profili applicativi
Il terreno di contenzioso più frequente non è il contratto concluso dal rappresentante, ma la procura rilasciata da persona anziana o malata, che al momento del conferimento non era in grado di comprenderne la portata. Qui la regola dell’art. 1389 c.c. non offre riparo all’acquirente: la procura è un negozio unilaterale, annullabile per incapacità naturale ai sensi dell’art. 428, primo comma, c.c. se ne deriva un grave pregiudizio per l’autore; una volta annullata, il procuratore risulta privo di potere e il contratto concluso in nome altrui ricade nella disciplina della rappresentanza senza potere.
Il grave pregiudizio va valutato con riguardo all’atto di conferimento, non al contratto successivamente stipulato: una procura generale a vendere senza limiti di prezzo, o una procura bancaria che esonera dal rendiconto, presenta di per sé una spiccata potenzialità lesiva. Il terzo acquirente può salvarsi soltanto invocando la rappresentanza apparente, che richiede però anche un comportamento colposo del rappresentato.
Errore frequente è qualificare come nulla, per difetto di consenso, la procura conferita dall’incapace naturale: si tratta di annullabilità, soggetta alla prescrizione quinquennale dell’art. 428, ultimo comma, c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma va letta con l’art. 1387 c.c., che distingue rappresentanza legale e volontaria, con l’art. 1388 c.c. sugli effetti del contratto concluso dal rappresentante e con l’art. 1390 c.c., che rende rilevanti i vizi della volontà del rappresentante. L’incapacità naturale è disciplinata dall’art. 428 c.c., richiamato dall’art. 1425 c.c.; l’incapacità legale dagli artt. 2, 414 e seguenti c.c. e, per l’amministrazione di sostegno, dagli artt. 404 e seguenti c.c. I divieti speciali di acquisto sono previsti dall’art. 1471 c.c. Se la procura è invalida, si applicano gli artt. 1398 e 1399 c.c. sulla rappresentanza senza potere e sulla ratifica. Quando l’incapace sia stato indotto con abuso a compiere l’atto, la condotta può integrare la circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) e la giurisprudenza ritiene allora nullo il negozio per contrasto con norma imperativa.