Art. 1398 c.c. Rappresentanza senza potere
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1398 c.c. disciplina la responsabilità di chi contratta in nome altrui senza averne il potere (il cosiddetto falsus procurator) o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli. La norma presuppone che il contratto così concluso non vincoli il soggetto in nome del quale si è agito (lo pseudo rappresentato o dominus), salvo che questi lo ratifichi (art. 1399 c.c.), e tutela il terzo che abbia fatto affidamento sulla regolarità dell’operazione.
La tutela non consiste nell’attribuire al terzo un contratto efficace, ma nel riconoscergli il risarcimento del danno sofferto per aver confidato, senza colpa, nella validità del negozio. La giurisprudenza riconduce questa responsabilità alla culpa in contrahendo, cioè alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede nelle trattative (artt. 1337 e 1338 c.c.). La disposizione è rimasta immutata dal 1942.
Contenuto della disposizione
Gli elementi della fattispecie sono:
Non conta invece lo stato soggettivo del falso rappresentante: la responsabilità sorge anche se questi ha agito in buona fede, ritenendo di avere il potere. Il danno risarcibile è limitato all’interesse negativo: spese sostenute, tempo e attività dedicati alle trattative, occasioni alternative perdute. Non è risarcibile il mancato guadagno che il terzo avrebbe tratto dall’esecuzione del contratto, né può essere pretesa la penale convenuta per l’inadempimento, che presuppone un contratto efficace.
Profili applicativi
Il caso tipico è il preliminare di vendita immobiliare sottoscritto da un familiare che si dichiara autorizzato dal proprietario. Se il proprietario non ratifica, il promissario acquirente non può ottenere l’esecuzione specifica, ma può agire contro il falso rappresentante per la restituzione della caparra e il ristoro delle spese. Il terzo non è tenuto a interpellare prima il dominus o ad assegnargli un termine per la ratifica.
Delicato è il requisito della colpa del terzo. L’art. 1393 c.c. gli attribuisce la facoltà, non l’onere, di chiedere la giustificazione dei poteri: la semplice omissione del controllo non basta a escludere la tutela. Diverso è il caso dei contratti per i quali la procura deve avere forma scritta, come quelli immobiliari: qui l’ordinaria diligenza impone di chiedere l’esibizione della procura, e chi non lo fa non può invocare né l’apparenza né, di regola, un affidamento incolpevole verso il dominus.
Sul piano processuale, l’inefficacia del contratto concluso dal falso rappresentante può essere fatta valere dal dominus e non dal terzo, il quale dispone soltanto dell’azione risarcitoria verso il falsus procurator. L’obbligazione risarcitoria è debito di valore, con rivalutazione e interessi compensativi.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1398 c.c. presuppone l’art. 1388 c.c., per cui il contratto vincola il rappresentato solo nei limiti delle facoltà conferite, e si collega all’art. 1393 c.c., che consente al terzo di esigere la giustificazione dei poteri. L’art. 1399 c.c. disciplina la ratifica, la cui mancanza apre la via al risarcimento. Il fondamento della responsabilità si trova negli artt. 1337 e 1338 c.c. sulla buona fede nelle trattative e sulla conoscenza delle cause di invalidità. Per gli enti con pubblicità legale rilevano l’art. 19 c.c. e, per le società di capitali, l’art. 2384 c.c. sull’inopponibilità ai terzi delle limitazioni statutarie. Il principio dell’apparenza, di elaborazione giurisprudenziale, può invece rendere il contratto efficace verso il dominus quando questi abbia colposamente creato una situazione idonea a far credere al terzo l’esistenza del potere.