Art. 1398 c.c. Rappresentanza senza potere

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1398 c.c. disciplina la responsabilità di chi contratta in nome altrui senza averne il potere (il cosiddetto falsus procurator) o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli. La norma presuppone che il contratto così concluso non vincoli il soggetto in nome del quale si è agito (lo pseudo rappresentato o dominus), salvo che questi lo ratifichi (art. 1399 c.c.), e tutela il terzo che abbia fatto affidamento sulla regolarità dell’operazione.

La tutela non consiste nell’attribuire al terzo un contratto efficace, ma nel riconoscergli il risarcimento del danno sofferto per aver confidato, senza colpa, nella validità del negozio. La giurisprudenza riconduce questa responsabilità alla culpa in contrahendo, cioè alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede nelle trattative (artt. 1337 e 1338 c.c.). La disposizione è rimasta immutata dal 1942.

Contenuto della disposizione

Gli elementi della fattispecie sono:

  • la spendita del nome altrui da parte di chi è privo di procura o la supera: rientrano anche il caso della procura invalida o revocata e quello dell’organo di un ente che agisca senza la deliberazione richiesta;
  • la mancata ratifica del dominus, che è l’unico presupposto oggettivo dell’azione: se il contratto viene ratificato, l’affidamento del terzo è soddisfatto;
  • l’affidamento incolpevole del terzo, che deve aver confidato nella validità del contratto senza propria colpa.

Non conta invece lo stato soggettivo del falso rappresentante: la responsabilità sorge anche se questi ha agito in buona fede, ritenendo di avere il potere. Il danno risarcibile è limitato all’interesse negativo: spese sostenute, tempo e attività dedicati alle trattative, occasioni alternative perdute. Non è risarcibile il mancato guadagno che il terzo avrebbe tratto dall’esecuzione del contratto, né può essere pretesa la penale convenuta per l’inadempimento, che presuppone un contratto efficace.

Profili applicativi

Il caso tipico è il preliminare di vendita immobiliare sottoscritto da un familiare che si dichiara autorizzato dal proprietario. Se il proprietario non ratifica, il promissario acquirente non può ottenere l’esecuzione specifica, ma può agire contro il falso rappresentante per la restituzione della caparra e il ristoro delle spese. Il terzo non è tenuto a interpellare prima il dominus o ad assegnargli un termine per la ratifica.

Delicato è il requisito della colpa del terzo. L’art. 1393 c.c. gli attribuisce la facoltà, non l’onere, di chiedere la giustificazione dei poteri: la semplice omissione del controllo non basta a escludere la tutela. Diverso è il caso dei contratti per i quali la procura deve avere forma scritta, come quelli immobiliari: qui l’ordinaria diligenza impone di chiedere l’esibizione della procura, e chi non lo fa non può invocare né l’apparenza né, di regola, un affidamento incolpevole verso il dominus.

Sul piano processuale, l’inefficacia del contratto concluso dal falso rappresentante può essere fatta valere dal dominus e non dal terzo, il quale dispone soltanto dell’azione risarcitoria verso il falsus procurator. L’obbligazione risarcitoria è debito di valore, con rivalutazione e interessi compensativi.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 13 dicembre 2004, n. 23199: la norma dà rilievo solo alla posizione del terzo, che deve provare di aver confidato senza colpa nella validità del contratto, e prescinde dallo stato soggettivo del falso rappresentante; accertato l’affidamento incolpevole, non è configurabile un concorso di colpa del terzo ai sensi dell’art. 1227 c.c.
  • Cassazione civile, sez. II, 5 aprile 2017, n. 8850: per agire contro il falsus procurator non occorre essersi rivolti prima al dominus né avergli assegnato un termine per la ratifica; unico presupposto oggettivo è la mancata ratifica. Il terzo ha facoltà, non onere, di verificare i poteri.
  • Cassazione civile, sez. III, 23 giugno 2017, n. 15645: poiché il controllo dei poteri è una facoltà del terzo, il suo comportamento meramente omissivo non integra la colpa richiesta dall’art. 1398 c.c. in assenza di altri elementi che dimostrino una mancanza di diligenza.
  • Cassazione civile, sez. VI, 25 giugno 2015, n. 13180: nel preliminare immobiliare, per il quale la procura richiede la forma scritta, l’ordinaria diligenza impone di chiedere l’esibizione della procura e l’omissione esclude l’affidamento incolpevole sul potere rappresentativo; resta ferma la responsabilità del falso rappresentante verso il terzo.
  • Cassazione civile, sez. II, 5 febbraio 1980, n. 837: la responsabilità del falsus procurator è assimilata a quella precontrattuale e limita il danno all’interesse negativo, sicché il terzo non può pretendere la somma pattuita a titolo di penale.
  • Cassazione civile, sez. II, 25 agosto 1986, n. 5170: la responsabilità ha natura extracontrattuale e nasce dall’aver taciuto il difetto di poteri; anche quando consiste nella restituzione delle somme ricevute, l’obbligazione è debito di valore, con rivalutazione e interessi.
  • Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3579: l’azione verso il falso rappresentante attiene al contratto e alle trattative, non al credito che ne deriva, sicché non spetta al cessionario del credito nascente dal contratto inefficace.

Rapporti con altre norme

L’art. 1398 c.c. presuppone l’art. 1388 c.c., per cui il contratto vincola il rappresentato solo nei limiti delle facoltà conferite, e si collega all’art. 1393 c.c., che consente al terzo di esigere la giustificazione dei poteri. L’art. 1399 c.c. disciplina la ratifica, la cui mancanza apre la via al risarcimento. Il fondamento della responsabilità si trova negli artt. 1337 e 1338 c.c. sulla buona fede nelle trattative e sulla conoscenza delle cause di invalidità. Per gli enti con pubblicità legale rilevano l’art. 19 c.c. e, per le società di capitali, l’art. 2384 c.c. sull’inopponibilità ai terzi delle limitazioni statutarie. Il principio dell’apparenza, di elaborazione giurisprudenziale, può invece rendere il contratto efficace verso il dominus quando questi abbia colposamente creato una situazione idonea a far credere al terzo l’esistenza del potere.