Art. 1315 c.c. Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.