Art. 1318 c.c. Indivisibilità nei confronti con gli eredi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.
1. L’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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