Art. 1173 c.c. Fonti delle obbligazioni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.
1. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1173 c.c. apre il libro quarto del codice, dedicato alle obbligazioni, e ne individua le fonti, cioè i fatti giuridici da cui un’obbligazione può nascere. L’obbligazione è il vincolo in forza del quale un soggetto, il debitore, è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro, il creditore. La norma ha una funzione ordinatrice e insieme di chiusura: nomina le due fonti principali, il contratto e il fatto illecito, e affianca a esse una categoria aperta.
Il legislatore del 1942 ha superato la classificazione tradizionale di derivazione romanistica, che distingueva contratti, quasi contratti, delitti e quasi delitti, preferendo un elenco aperto. La formula finale, “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”, consente di ricondurre al sistema le obbligazioni nascenti dalla legge e da figure non tipizzate, purché l’ordinamento consideri quel fatto meritevole di generare un vincolo. Il testo non ha subito modifiche.
Contenuto della disposizione
La norma individua tre gruppi di fonti:
Il requisito della conformità all’ordinamento esprime un limite: non qualunque fatto produce obbligazioni, ma solo quello al quale l’ordinamento, nelle sue norme e nei suoi principi, riconosce tale effetto. In questo senso l’art. 1173 c.c. non crea direttamente obbligazioni, ma rinvia al sistema la valutazione di idoneità.
Profili applicativi
Il terreno di maggiore rilievo pratico della categoria aperta è la responsabilità da contatto sociale qualificato. Si tratta di situazioni in cui tra due soggetti non esiste un contratto, ma si instaura una relazione che genera affidamento reciproco: da questo contatto derivano obblighi di buona fede, protezione e informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., la cui violazione dà luogo a responsabilità di tipo contrattuale anziché aquiliana.
La qualificazione ha conseguenze concrete rilevanti: si applica la prescrizione decennale dell’art. 2946 c.c. anziché quella quinquennale dell’art. 2947 c.c.; il danneggiato deve provare la fonte del rapporto e allegare l’inadempimento, mentre spetta al danneggiante dimostrare di avere adempiuto o che l’inadempimento non gli è imputabile, secondo l’art. 1218 c.c. La figura è stata applicata alla responsabilità precontrattuale, alla pubblica amministrazione che lede l’affidamento del privato e a quella di alcuni professionisti verso terzi protetti; per la responsabilità sanitaria la legge 8 marzo 2017, n. 24 ha invece stabilito che il medico non legato da contratto con il paziente risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Errore frequente è invocare il contatto sociale per qualsiasi danno arrecato a un terzo. La giurisprudenza recente ne circoscrive l’ambito: occorre una relazione effettiva e individualizzata, oppure la violazione di regole di condotta poste dalla legge proprio a tutela di una cerchia determinata di soggetti. Dove manca, la responsabilità resta extracontrattuale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1173 c.c. introduce la disciplina generale delle obbligazioni: l’art. 1174 c.c. richiede che la prestazione sia suscettibile di valutazione economica, gli artt. 1175 e 1176 c.c. impongono correttezza e diligenza, l’art. 1218 c.c. regola la responsabilità per inadempimento, applicabile a ogni obbligazione qualunque ne sia la fonte. Le singole fonti sono disciplinate dagli artt. 1321 ss. c.c. per il contratto, dagli artt. 1987 ss. c.c. per le promesse unilaterali, dagli artt. 2028-2042 c.c. per gestione di affari, indebito e arricchimento senza causa, dagli artt. 2043 ss. c.c. per il fatto illecito. Gli artt. 1337 e 1338 c.c. e l’art. 1375 c.c. danno fondamento agli obblighi di protezione nascenti dal contatto sociale, mentre gli artt. 2946 e 2947 c.c. ne segnano la principale conseguenza pratica in tema di prescrizione.