Art. 1175 c.c. Comportamento secondo correttezza

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza,.

Testo in vigore dal 10 novembre 1944

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1175 c.c. apre il titolo I del libro quarto, dedicato alle obbligazioni in generale, e fissa la regola di condotta che governa l’intero rapporto obbligatorio: debitore e creditore devono comportarsi secondo correttezza. La norma non riguarda una singola fase del rapporto, ma lo accompagna dalla nascita all’estinzione, e si riferisce a entrambe le parti, non al solo obbligato.

La correttezza coincide, nella lettura ormai consolidata, con la buona fede in senso oggettivo, cioè con un canone di lealtà e di reciproca considerazione degli interessi altrui, distinto dalla buona fede soggettiva (l’ignoranza di ledere un diritto altrui). Nel testo originario la regola era commisurata ai principi della solidarietà corporativa; il riferimento è stato soppresso con la caduta dell’ordinamento corporativo, come rivela il residuo segno di interpunzione che ancora compare nella versione ufficiale. Oggi il fondamento della correttezza è ricondotto al dovere di solidarietà sociale dell’art. 2 Cost., che ne ha fatto uno strumento centrale di controllo dell’esercizio dei diritti.

Contenuto della disposizione

La disposizione è una clausola generale: non descrive comportamenti determinati, ma affida al giudice il compito di concretizzare lo standard di condotta in relazione al caso. Dalla giurisprudenza emergono tre funzioni principali.

  • Funzione integrativa: la correttezza fa nascere obblighi accessori non previsti dal contratto o dalla legge (di informazione, di avviso, di collaborazione, di protezione), quando servono a preservare l’interesse della controparte senza sacrificio apprezzabile del proprio.
  • Funzione limitativa: l’esercizio di un diritto o di una facoltà formalmente spettante diventa illegittimo quando avviene con modalità non necessarie, che sacrificano in modo sproporzionato la controparte o mirano a risultati estranei allo scopo per cui il potere è attribuito. È il terreno dell’abuso del diritto.
  • Funzione di bilanciamento: la regola consente al giudice di contemperare gli interessi delle parti, anche correggendo l’esito di un esercizio formalmente legittimo ma scorretto del potere contrattuale.

La correttezza ha però limiti precisi: impone di salvaguardare l’utilità altrui solo entro i confini dell’interesse proprio e senza snaturare la causa del rapporto. Non trasforma il debitore in tutore del creditore, né obbliga una parte ad agire contro il proprio interesse legittimo.

Profili applicativi

L’applicazione più nota riguarda il frazionamento del credito. Il creditore di un’unica somma dovuta in forza di un unico rapporto non può scinderla in più domande giudiziali, perché aggrava unilateralmente la posizione del debitore e abusa degli strumenti processuali; la domanda frazionata è improponibile. Diverso è il caso di crediti distinti, anche se nascenti da uno stesso rapporto di durata: possono essere azionati separatamente, salvo che siano fondati sul medesimo fatto costitutivo o rientrino nel medesimo ambito di un possibile giudicato, nel qual caso occorre un interesse oggettivo alla tutela frazionata, che il creditore deve allegare in concreto.

Il principio si estende alla fase esecutiva: la notifica di più precetti contemporanei contro lo stesso debitore, senza un interesse apprezzabile, è abusiva e incide sulla liquidazione delle spese. Non è invece abusivo agire con decreto ingiuntivo per la parte del credito liquida e documentata e con giudizio ordinario per il residuo da accertare, perché le due pretese hanno natura diversa.

Ulteriori ambiti sono il recesso ad nutum esercitato in modo arbitrario, il rifiuto di una prestazione di scarsa difformità, l’attivazione pretestuosa di clausole risolutive o di garanzie. Sul piano della prova, chi invoca la violazione della correttezza deve allegare le circostanze che rendono abusivo l’esercizio del diritto; il giudice non sindaca la convenienza economica delle scelte, ma le modalità con cui il potere è esercitato. Errore frequente è invocare la norma per ottenere obblighi che contrastano con l’interesse legittimo della parte gravata, come l’avviso dell’imminente prescrizione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106: integra abuso del diritto l’esercizio di una facoltà, pur formalmente spettante, con modalità non necessarie e contrarie a correttezza e buona fede, che causano un sacrificio sproporzionato della controparte per fini estranei a quelli per cui il potere è attribuito; il giudice può dichiarare inefficace l’atto o condannare al risarcimento, anche in un caso di recesso ad nutum da un contratto di concessione di vendita.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 16 febbraio 2017, n. 4090: le domande relative a crediti distinti, anche se derivanti dallo stesso rapporto di durata, possono essere proposte in processi separati; se però sono fondate sul medesimo fatto costitutivo o rientrano nello stesso ambito di un possibile giudicato, occorre un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, e il giudice che ne rileva d’ufficio la mancanza deve sottoporre la questione alle parti.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 27 luglio 2018, n. 19898: il creditore di un’unica somma dovuta in base a un unico rapporto non può frazionarla in più domande giudiziali, contestuali o scaglionate, perché la scissione aggrava unilateralmente la posizione del debitore in violazione della correttezza e del giusto processo; le domande frazionate sono improcedibili.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 19 gennaio 2018, n. 1355: dall’unitarietà del rapporto di durata non discende necessariamente l’unicità dell’obbligazione, ma il frazionamento di crediti inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo richiede un interesse concreto; il generico timore della prescrizione non basta, potendo il creditore interromperla con una semplice costituzione in mora.
  • Cassazione civile, sez. II, 7 novembre 2016, n. 22574: non costituisce abuso del processo agire con ricorso monitorio per la parte di credito liquida e documentata e con giudizio ordinario per il residuo bisognoso di accertamento, poiché il creditore ha diritto alla tutela accelerata e manca un ingiusto aggravio per il debitore.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 18 novembre 2024, n. 29627: la notifica nello stesso giorno di numerosi precetti fondati su titoli diversi contro il medesimo debitore, senza alcun interesse apprezzabile, è abusivo frazionamento in sede esecutiva; si liquidano le spese di un solo precetto, sul valore complessivo dei titoli.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 26 settembre 2018, n. 23069: i doveri di correttezza tutelano l’utilità della controparte solo nei limiti dell’interesse proprio e senza snaturare la causa del rapporto, sicché non impongono al debitore di avvertire il creditore dell’imminente prescrizione del credito.

Rapporti con altre norme

L’art. 1175 c.c. forma un sistema con le altre disposizioni sulla buona fede: l’art. 1337 c.c. per le trattative e la formazione del contratto, l’art. 1358 c.c. in pendenza della condizione, l’art. 1366 c.c. per l’interpretazione e l’art. 1375 c.c. per l’esecuzione. Si raccorda con l’art. 1176 c.c. sulla diligenza nell’adempimento, con l’art. 1206 c.c. sulla mora del creditore, che ne rappresenta una specificazione dal lato creditorio, e con l’art. 1460, secondo comma, c.c., che vieta l’eccezione di inadempimento contraria a buona fede. Il fondamento costituzionale è individuato nell’art. 2 Cost.; sul versante processuale, il divieto di frazionamento si collega all’interesse ad agire dell’art. 100 c.p.c. e al giusto processo dell’art. 111 Cost.