Art. 1175 c.c. Comportamento secondo correttezza
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza,.
1. Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza,.
Testo in vigore dal 10 novembre 1944
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1175 c.c. apre il titolo I del libro quarto, dedicato alle obbligazioni in generale, e fissa la regola di condotta che governa l’intero rapporto obbligatorio: debitore e creditore devono comportarsi secondo correttezza. La norma non riguarda una singola fase del rapporto, ma lo accompagna dalla nascita all’estinzione, e si riferisce a entrambe le parti, non al solo obbligato.
La correttezza coincide, nella lettura ormai consolidata, con la buona fede in senso oggettivo, cioè con un canone di lealtà e di reciproca considerazione degli interessi altrui, distinto dalla buona fede soggettiva (l’ignoranza di ledere un diritto altrui). Nel testo originario la regola era commisurata ai principi della solidarietà corporativa; il riferimento è stato soppresso con la caduta dell’ordinamento corporativo, come rivela il residuo segno di interpunzione che ancora compare nella versione ufficiale. Oggi il fondamento della correttezza è ricondotto al dovere di solidarietà sociale dell’art. 2 Cost., che ne ha fatto uno strumento centrale di controllo dell’esercizio dei diritti.
Contenuto della disposizione
La disposizione è una clausola generale: non descrive comportamenti determinati, ma affida al giudice il compito di concretizzare lo standard di condotta in relazione al caso. Dalla giurisprudenza emergono tre funzioni principali.
La correttezza ha però limiti precisi: impone di salvaguardare l’utilità altrui solo entro i confini dell’interesse proprio e senza snaturare la causa del rapporto. Non trasforma il debitore in tutore del creditore, né obbliga una parte ad agire contro il proprio interesse legittimo.
Profili applicativi
L’applicazione più nota riguarda il frazionamento del credito. Il creditore di un’unica somma dovuta in forza di un unico rapporto non può scinderla in più domande giudiziali, perché aggrava unilateralmente la posizione del debitore e abusa degli strumenti processuali; la domanda frazionata è improponibile. Diverso è il caso di crediti distinti, anche se nascenti da uno stesso rapporto di durata: possono essere azionati separatamente, salvo che siano fondati sul medesimo fatto costitutivo o rientrino nel medesimo ambito di un possibile giudicato, nel qual caso occorre un interesse oggettivo alla tutela frazionata, che il creditore deve allegare in concreto.
Il principio si estende alla fase esecutiva: la notifica di più precetti contemporanei contro lo stesso debitore, senza un interesse apprezzabile, è abusiva e incide sulla liquidazione delle spese. Non è invece abusivo agire con decreto ingiuntivo per la parte del credito liquida e documentata e con giudizio ordinario per il residuo da accertare, perché le due pretese hanno natura diversa.
Ulteriori ambiti sono il recesso ad nutum esercitato in modo arbitrario, il rifiuto di una prestazione di scarsa difformità, l’attivazione pretestuosa di clausole risolutive o di garanzie. Sul piano della prova, chi invoca la violazione della correttezza deve allegare le circostanze che rendono abusivo l’esercizio del diritto; il giudice non sindaca la convenienza economica delle scelte, ma le modalità con cui il potere è esercitato. Errore frequente è invocare la norma per ottenere obblighi che contrastano con l’interesse legittimo della parte gravata, come l’avviso dell’imminente prescrizione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1175 c.c. forma un sistema con le altre disposizioni sulla buona fede: l’art. 1337 c.c. per le trattative e la formazione del contratto, l’art. 1358 c.c. in pendenza della condizione, l’art. 1366 c.c. per l’interpretazione e l’art. 1375 c.c. per l’esecuzione. Si raccorda con l’art. 1176 c.c. sulla diligenza nell’adempimento, con l’art. 1206 c.c. sulla mora del creditore, che ne rappresenta una specificazione dal lato creditorio, e con l’art. 1460, secondo comma, c.c., che vieta l’eccezione di inadempimento contraria a buona fede. Il fondamento costituzionale è individuato nell’art. 2 Cost.; sul versante processuale, il divieto di frazionamento si collega all’interesse ad agire dell’art. 100 c.p.c. e al giusto processo dell’art. 111 Cost.