Art. 1174 c.c. Carattere patrimoniale della prestazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1174 c.c. apre il titolo I del libro quarto, dedicato alle obbligazioni in generale, e ne definisce l’oggetto: la prestazione, cioè il comportamento che il debitore è tenuto a eseguire a favore del creditore. La norma fissa due requisiti di struttura che distinguono l’obbligazione giuridica dai vincoli di natura puramente morale, religiosa o sociale.

La patrimonialità della prestazione traccia il confine del diritto delle obbligazioni: solo un comportamento traducibile in termini economici può essere oggetto di un vincolo coercibile, assistito dall’esecuzione forzata e, in caso di inadempimento, dal risarcimento del danno. L’apertura all’interesse non patrimoniale del creditore, scelta qualificante del codice del 1942, consente invece di dare rilievo giuridico a bisogni culturali, affettivi, ricreativi o di cura della persona, purché soddisfatti mediante una prestazione economicamente valutabile.

Contenuto della disposizione

La norma distingue nettamente due piani.

  • La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica. Il requisito è oggettivo e si apprezza secondo la coscienza sociale del tempo: è patrimoniale il comportamento per il quale, nell’ambiente sociale di riferimento, si è soliti pagare un corrispettivo o che può essere convertito in denaro. Possono dunque essere oggetto di obbligazione un dare, un fare o un non fare, anche infungibili e strettamente personali.
  • L’interesse del creditore deve esistere, ma può essere anche non patrimoniale. Il requisito è funzionale: l’obbligazione deve rispondere a un’utilità apprezzabile e meritevole per il creditore, che non deve necessariamente coincidere con un vantaggio economico. L’assenza originaria di interesse priva di giustificazione il vincolo; la sua sopravvenuta impossibilità di realizzazione può condurre all’estinzione del rapporto.

Dal combinato dei due requisiti discende che l’obbligazione può servire a soddisfare esigenze spirituali o personali (si pensi al contratto di viaggio, all’assistenza alla persona anziana, all’insegnamento), ma attraverso uno strumento, la prestazione, che il diritto sa valutare e sanzionare in termini economici.

Profili applicativi

La norma è il punto di partenza per qualificare figure di confine. Le obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.), fondate su doveri morali o sociali, non sono obbligazioni giuridiche in senso tecnico: il creditore non può pretenderne l’adempimento e può soltanto trattenere quanto spontaneamente ricevuto. Le prestazioni di cortesia, rese per amicizia o benevolenza senza intento di obbligarsi, restano a loro volta fuori dal vincolo obbligatorio, pur potendo generare responsabilità aquiliana per i danni causati.

Il rilievo dell’interesse non patrimoniale si riflette sul risarcimento. Quando il contratto è destinato a soddisfare interessi della persona, il loro sacrificio per effetto dell’inadempimento può dar luogo a danno non patrimoniale, ma il creditore deve allegarlo e provarlo specificamente, anche con presunzioni: il danno non è mai in re ipsa e non basta il generico disagio. Errore frequente nella prassi è chiedere la liquidazione del danno esistenziale da inadempimento con formule astratte, che conducono al rigetto della domanda.

Nei contratti atipici di assistenza vitalizia, poi, la prevalenza di prestazioni di contenuto anche morale e personale non esclude la natura obbligatoria del vincolo, proprio perché l’interesse tutelato può essere non patrimoniale.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 12 luglio 2011, n. 15301: la promessa di remunerare chi ha prestato assistenza per affetto, in assenza di un accordo che preveda un corrispettivo, integra un’obbligazione naturale priva di coercibilità; non avendo carattere patrimoniale prima dell’adempimento, essa non si trasmette agli eredi, né la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. può trasformarla in un debito giuridico.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 27 giugno 2017, n. 15954: il pagamento di interessi ultralegali eseguito in forza di una clausola contrattuale poi dichiarata nulla non è adempimento di obbligazione naturale, perché difettano la spontaneità e il dovere morale o sociale che ne costituiscono i presupposti.
  • Cassazione civile, sez. II, 11 dicembre 1995, n. 12650: il contratto con cui una parte si obbliga a prestare per tutta la vita assistenza, compagnia e cure personali in cambio della cessione di un immobile è un negozio atipico, distinto dalla rendita vitalizia per l’intuitus personae, per l’infungibilità delle prestazioni e per il loro carattere non meramente patrimoniale.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 23 dicembre 2024, n. 34155: l’inadempimento coincide con la lesione dell’interesse tutelato dal contratto, mentre i pregiudizi ulteriori ed estrinseci devono essere specificamente allegati e provati; il danno non patrimoniale presuppone un interesse di rilievo costituzionale, una lesione grave e un pregiudizio non futile, e non è mai in re ipsa.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 26 giugno 2026, n. 21860: la presunzione di colpa del debitore ex art. 1218 c.c. non esonera il creditore dalla prova del danno e del nesso causale; allegazioni generiche di stress e nervosismo per l’interruzione di un servizio non bastano a fondare il risarcimento del danno esistenziale.
  • Cassazione civile, sez. I, 14 giugno 2012, n. 9779: il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale può essere desunto anche in via presuntiva, ma non consegue automaticamente al fatto che l’inadempimento abbia provocato un pregiudizio economico.

Rapporti con altre norme

L’art. 1173 c.c. indica le fonti delle obbligazioni, mentre l’art. 1175 c.c. impone a debitore e creditore il dovere di correttezza. Il requisito della patrimonialità della prestazione si riflette nell’art. 1321 c.c., che definisce il contratto come accordo diretto a costituire un rapporto giuridico patrimoniale, e nell’art. 1346 c.c. sui requisiti dell’oggetto. L’art. 2034 c.c. disciplina le obbligazioni naturali, l’art. 1218 c.c. la responsabilità del debitore e l’art. 2059 c.c. il risarcimento del danno non patrimoniale, applicabile anche all’inadempimento quando l’interesse leso abbia natura personale. La sopravvenuta impossibilità di realizzare l’interesse del creditore rileva, infine, alla luce degli artt. 1256 e 1463 c.c.