Art. 1172 c.c. Denunzia di danno temuto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.

2. L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.