Art. 1153 c.c. Effetti dell’acquisto del possesso

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

2. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente.

3. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1153 c.c., collocato nel capo del libro terzo dedicato agli effetti del possesso, esprime la regola tradizionalmente sintetizzata nella formula “possesso vale titolo”. Chi riceve un bene mobile da un soggetto che non ne è proprietario ne diventa ugualmente proprietario se, al momento della consegna, è in buona fede e dispone di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento.

Si tratta di un acquisto a titolo originario, che non deriva dal diritto del precedente proprietario ma dalla fattispecie prevista dalla legge. La ratio risiede nella tutela dell’affidamento e nella rapidità della circolazione dei beni mobili, per i quali manca un sistema generale di pubblicità: chi acquista non può risalire alla catena dei passaggi di proprietà, e l’ordinamento sacrifica il proprietario originario, che conserva le azioni risarcitorie e restitutorie verso l’alienante non legittimato.

Contenuto della disposizione

La fattispecie acquisitiva si compone di quattro elementi, tutti necessari.

  • Bene mobile: la regola riguarda i beni mobili non iscritti in pubblici registri; per i mobili registrati opera l’art. 1156 c.c., che ne esclude l’applicazione, e per le universalità di mobili l’art. 1160 c.c. prevede l’usucapione.
  • Alienazione a non domino: l’alienante dispone in nome proprio di un bene altrui. Resta esclusa la diversa ipotesi in cui l’acquirente confidi nei poteri rappresentativi dell’alienante.
  • Titolo idoneo: occorre un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà (vendita, permuta, donazione), che sarebbe pienamente efficace se l’alienante fosse proprietario. Un titolo nullo non soddisfa il requisito.
  • Possesso in buona fede alla consegna: l’acquirente deve conseguire il possesso effettivo del bene e ignorare, in quel momento, di ledere l’altrui diritto. La buona fede successiva non rileva, e la mala fede sopravvenuta non nuoce (art. 1147, terzo comma, c.c.).

Il secondo comma estende la regola ai diritti altrui gravanti sulla cosa: la proprietà si acquista libera da pegni, usufrutti o riserve se questi non risultano dal titolo e l’acquirente è in buona fede. Il terzo comma applica lo stesso meccanismo all’acquisto dei diritti di usufrutto, di uso e di pegno.

Profili applicativi

Il contenzioso nasce di solito da un’azione di rivendicazione del proprietario contro l’acquirente, che oppone l’acquisto ai sensi dell’art. 1153 c.c. La ripartizione dell’onere della prova è il nodo pratico: la buona fede si presume ai sensi dell’art. 1147 c.c., sicché spetta al rivendicante dimostrare la mala fede o la colpa grave dell’acquirente, anche con presunzioni; il titolo idoneo, invece, deve essere provato da chi lo invoca e non si desume dalla sola consegna, che può dipendere da rapporti non traslativi come deposito, comodato o locazione.

La buona fede è esclusa dalla colpa grave, cioè dall’omissione del minimo di diligenza che anche una persona poco avveduta avrebbe impiegato. Indici ricorrenti sono il prezzo vile, la mancanza di documenti di provenienza, la qualità professionale dell’acquirente, il valore elevato del bene o la conoscenza che l’alienante deteneva la cosa in conto deposito. Al contrario, l’acquisto in un contesto di pubblico mercato depone a favore dell’acquirente.

La regola opera anche per i beni rubati, salva la responsabilità penale per ricettazione o incauto acquisto di chi agisca in mala fede; l’esito del giudizio penale non vincola però il giudice civile nella valutazione della colpa grave.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 14 febbraio 2019, n. 4455: la buona fede richiesta dall’art. 1153 c.c. coincide con quella dell’art. 1147 c.c. ed è esclusa dalla colpa grave; la presunzione di buona fede impone al rivendicante di provare la mala fede o la colpa grave anche con presunzioni gravi, precise e concordanti; la norma si applica all’alienazione in nome proprio della cosa altrui, e l’assoluzione penale per incauto acquisto non vincola il giudice civile.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 24 luglio 2023, n. 22117: versa in colpa grave, incompatibile con la buona fede, l’acquirente che non impiega quel minimo di diligenza proprio anche delle persone scarsamente avvedute; nella specie, l’acquisto di una partita di rame di provenienza furtiva.
  • Cassazione civile, sez. VI-2, ord. 17 ottobre 2022, n. 30430: per un macchinario di elevato valore soggetto a registrazione, la verifica dei registri o della carta di circolazione rientra nella diligenza minima esigibile, anche se la pubblicità ha efficacia solo dichiarativa; l’apprezzamento della buona fede è giudizio di fatto.
  • Cassazione civile, sez. II, 2 maggio 2011, n. 9648: la buona fede consiste nell’ignoranza dell’altruità della cosa; la consapevolezza che il cedente deteneva il bene in conto deposito la esclude, e la presunzione dell’art. 1147 c.c. cade di fronte a tale prova contraria.
  • Cassazione civile, sez. III, 20 marzo 2012, n. 4375: la buona fede va valutata al momento della consegna, che integra la fattispecie acquisitiva, e non a quello della conclusione del contratto; può essere esclusa da una pluralità di indizi concordanti, come l’assenza dei documenti essenziali all’utilizzo del veicolo.
  • Cassazione civile, sez. III, 5 agosto 2002, n. 11719: la consegna deve attribuire all’acquirente una disponibilità del bene non condizionata dalla volontà dell’alienante, ma può avvenire a un rappresentante o a un incaricato; nel leasing finanziario la buona fede si valuta in capo al concedente acquirente, non all’utilizzatore che riceve il bene.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 15 febbraio 2024, n. 4189: il veicolo che dovrebbe essere iscritto al pubblico registro ma non lo è ancora va trattato come mobile ordinario, con applicazione dell’art. 1153 c.c. e non dell’art. 1156 c.c.; l’immatricolazione in altro Stato membro non equivale all’iscrizione.
  • Cassazione civile, sez. II, 4 marzo 1981, n. 1250: il titolo astrattamente idoneo deve essere provato da chi lo allega e non può presumersi dalla semplice consegna della cosa.

Rapporti con altre norme

L’art. 1147 c.c. definisce la buona fede e ne stabilisce la presunzione; l’art. 1154 c.c. esclude che chi conosce l’illegittima provenienza possa invocare l’acquisto, l’art. 1155 c.c. risolve il conflitto tra più acquirenti dello stesso mobile dando prevalenza a chi ha conseguito per primo il possesso in buona fede, e l’art. 1156 c.c. sottrae alla regola i mobili registrati e le universalità di mobili. Se manca il titolo idoneo, il possessore in buona fede può usucapire in dieci anni ai sensi dell’art. 1161 c.c. Nei rapporti tra le parti, l’art. 1478 c.c. disciplina la vendita di cosa altrui e l’art. 1479 c.c. la risoluzione a favore del compratore che ignorava l’altruità. Sul versante penale vengono in rilievo la ricettazione (art. 648 c.p.) e l’acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.).