Art. 1153 c.c. Effetti dell’acquisto del possesso
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
2. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente.
3. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1153 c.c., collocato nel capo del libro terzo dedicato agli effetti del possesso, esprime la regola tradizionalmente sintetizzata nella formula “possesso vale titolo”. Chi riceve un bene mobile da un soggetto che non ne è proprietario ne diventa ugualmente proprietario se, al momento della consegna, è in buona fede e dispone di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento.
Si tratta di un acquisto a titolo originario, che non deriva dal diritto del precedente proprietario ma dalla fattispecie prevista dalla legge. La ratio risiede nella tutela dell’affidamento e nella rapidità della circolazione dei beni mobili, per i quali manca un sistema generale di pubblicità: chi acquista non può risalire alla catena dei passaggi di proprietà, e l’ordinamento sacrifica il proprietario originario, che conserva le azioni risarcitorie e restitutorie verso l’alienante non legittimato.
Contenuto della disposizione
La fattispecie acquisitiva si compone di quattro elementi, tutti necessari.
Il secondo comma estende la regola ai diritti altrui gravanti sulla cosa: la proprietà si acquista libera da pegni, usufrutti o riserve se questi non risultano dal titolo e l’acquirente è in buona fede. Il terzo comma applica lo stesso meccanismo all’acquisto dei diritti di usufrutto, di uso e di pegno.
Profili applicativi
Il contenzioso nasce di solito da un’azione di rivendicazione del proprietario contro l’acquirente, che oppone l’acquisto ai sensi dell’art. 1153 c.c. La ripartizione dell’onere della prova è il nodo pratico: la buona fede si presume ai sensi dell’art. 1147 c.c., sicché spetta al rivendicante dimostrare la mala fede o la colpa grave dell’acquirente, anche con presunzioni; il titolo idoneo, invece, deve essere provato da chi lo invoca e non si desume dalla sola consegna, che può dipendere da rapporti non traslativi come deposito, comodato o locazione.
La buona fede è esclusa dalla colpa grave, cioè dall’omissione del minimo di diligenza che anche una persona poco avveduta avrebbe impiegato. Indici ricorrenti sono il prezzo vile, la mancanza di documenti di provenienza, la qualità professionale dell’acquirente, il valore elevato del bene o la conoscenza che l’alienante deteneva la cosa in conto deposito. Al contrario, l’acquisto in un contesto di pubblico mercato depone a favore dell’acquirente.
La regola opera anche per i beni rubati, salva la responsabilità penale per ricettazione o incauto acquisto di chi agisca in mala fede; l’esito del giudizio penale non vincola però il giudice civile nella valutazione della colpa grave.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1147 c.c. definisce la buona fede e ne stabilisce la presunzione; l’art. 1154 c.c. esclude che chi conosce l’illegittima provenienza possa invocare l’acquisto, l’art. 1155 c.c. risolve il conflitto tra più acquirenti dello stesso mobile dando prevalenza a chi ha conseguito per primo il possesso in buona fede, e l’art. 1156 c.c. sottrae alla regola i mobili registrati e le universalità di mobili. Se manca il titolo idoneo, il possessore in buona fede può usucapire in dieci anni ai sensi dell’art. 1161 c.c. Nei rapporti tra le parti, l’art. 1478 c.c. disciplina la vendita di cosa altrui e l’art. 1479 c.c. la risoluzione a favore del compratore che ignorava l’altruità. Sul versante penale vengono in rilievo la ricettazione (art. 648 c.p.) e l’acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.).