Art. 1156 c.c. Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.