Art. 1156 c.c. Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.