Art. 1154 c.c. Conoscenza dell’illegittima provenienza della cosa

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. A colui che ha acquistato conoscendo l’illegittima provenienza della cosa non giova l’erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.