Art. 1152 c.c. Ritenzione a favore del possessore di buona fede

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finchè non gli siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti.

2. Egli ha lo stesso diritto finchè non siano prestate le garanzie ordinate dall’autorità giudiziaria nel caso previsto dall’articolo precedente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.