Art. 1093 c.c. Riduzione della servitù

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione dell’acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo.
In questo caso è dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.