Art. 1087 c.c. Acque sorgenti o sfuggite

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell’alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.