Art. 1084 c.c. Norme regolatrici della servitù

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Per l’esercizio della servitù di presa d’acqua, quando non dispone il titolo o non è possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali.

2. In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.