Art. 1094 c.c. Servitù attiva degli scoli

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli scoli o acque colaticce derivanti dall’altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all’effetto di impedire la loro diversione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.