Art. 1069 c.c. Opere sul fondo servente
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
2. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
3. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.