Art. 1069 c.c. Opere sul fondo servente

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.

2. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.

3. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.