Art. 1065 c.c. Esercizio conforme al titolo o al possesso
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.