Art. 1067 c.c. Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitù

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.

2. Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.