Art. 1067 c.c. Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitù
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.
2. Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.