Art. 1066 c.c. Possesso delle servitù

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell’anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell’ultimo godimento.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

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