Art. 1020 c.c. Requisizione o espropriazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità relativa.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.