Art. 1021 c.c. Uso

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.

2. I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.