Art. 1017 c.c. Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità dovuta dal responsabile del danno.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.