Art. 1014 c.c. Estinzione dell’usufrutto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Oltre quanto è stabilito dall’art. 979, l’usufrutto si estingue:
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona;
3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.