Art. 1010 c.c. Passività gravanti su eredità in usufrutto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’usufruttuario di un’eredità o di una quota di eredità è obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l’eredità stessa sia gravata.
2. Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda necessario durante l’usufrutto, è in facoltà dell’usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine dell’usufrutto.
3. Se l’usufruttuario non può o non vuole fare questa anticipazione, il proprietario può pagare tale somma, sulla quale l’usufruttuario deve corrispondergli l’interesse durante l’usufrutto, o può vendere una porzione dei beni soggetti all’usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta.
4. Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei beni, questa è fatta d’accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso all’autorità giudiziaria in caso di dissenso.
L’espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.