Art. 1001 c.c. Obbligo di restituzione. Misura della diligenza
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’art. 995.
2. Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.