Art. 1002 c.c. Inventario e garanzia

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.

2. Egli è tenuto a fare a sue spese l’inventario dei beni, previo avviso al proprietario. Quando l’usufruttuario è dispensato dal fare l’inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.

3. L’usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l’usufrutto legale sui beni dei loro figli minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d’usufrutto; ma, qualora questi cedano l’usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.

4. L’usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.