Art. 1005 c.c. Riparazioni straordinarie
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
2. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
3. L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.