Art. 274-quaterdecies Codice Assicurazioni Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all’articolo 274-ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall’articolo 274-sexies.

2. L’adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall’articolo 274-ter.

3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2024

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.