Art. 274-terdecies Codice Assicurazioni Interventi finanziati su base volontaria
Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall’articolo 274-quater. A tali risorse si applica l’articolo 274-quater, comma 4.