Art. 274-decies Codice Assicurazioni Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell’esecuzione delle prestazioni protette.