Art. 274-decies Codice Assicurazioni Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell’esecuzione delle prestazioni protette.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2024

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.