Art. 97 T.U. Riscossione Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione e al controllo formale della dichiarazione o all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna all’agente della riscossione dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo.
Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.