Art. 92 T.U. Riscossione Importo minimo iscrivibile a ruolo

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(... articolo 3, commi 10 e 11, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)

1. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento a ogni periodo d’imposta.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.

Testo in vigore dal 20 dicembre 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.