Art. 67 T.U. Riscossione Esenzione dalla ritenuta a titolo d’imposta per i soggetti non residenti
Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33
(articolo 6 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. Non sono soggetti a imposizione gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all’articolo 63, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono altresì soggetti a imposizione gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:
a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.