Art. 233 T.U. Riscossione Funzioni degli ufficiali della riscossione

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 43 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. L’ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l’agente della riscossione stesso e sotto la sua sorveglianza; l’ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare né sostituire.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.