Art. 231 T.U. Riscossione Rappresentanza dell’agente della riscossione

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 41 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. Il legale rappresentante dell’agente della riscossione può delegare uno o più dipendenti che lo rappresentano, nel compimento degli atti inerenti al servizio nazionale della riscossione, dinanzi al giudice dell’esecuzione.

2. L’agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all’istruzione della causa, nei procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all’articolo 208 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
b) al ricorso di cui all’articolo 499 del codice di procedura civile;
c) alla citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.