Art. 228 T.U. Riscossione Chiamata in causa dell’ente creditore

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 39 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. L’agente della riscossione, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.