Art. 227 T.U. Riscossione Conservazione degli atti

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 37 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. L’agente della riscossione deve conservare i ruoli e gli altri atti della gestione fino alla data del discarico.

2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabilite particolari modalità di conservazione dei ruoli e degli atti di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.