Art. 218 T.U. Riscossione Disposizioni particolari relative al rimborso delle spese per le procedure esecutive relative ad annualità pregresse
Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33
(articolo 1, commi 684 e 685, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono regolate le modalità per l’erogazione dei rimborsi all’agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall’anno 2000 all’anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la restituzione all’agente della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l’agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un’apposita istanza al Ministero dell’economia e delle finanze.