Art. 212 T.U. Riscossione Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti
Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33
1. (articolo 4 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 211, sono temporaneamente escluse dal discarico automatico e sono separatamente evidenziate nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell’articolo 226, comma 1, lettera d), le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:
a) al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;
b) tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell’articolo 105 o conseguenti all’applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.
2. Relativamente alle quote di cui al comma 1 il discarico automatico si determina il 31 dicembre del quinto anno successivo:
a) a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a);
b) a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b).