Art. 196 T.U. Riscossione Scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33
(articolo 5 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. Qualora un rimborso di dazi o imposte, diversi dall’imposta sul valore aggiunto, riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato membro, gli uffici di collegamento possono informare detto altro Stato membro del rimborso che deve essere effettuato.