Art. 196 T.U. Riscossione Scambio di informazioni senza preventiva richiesta

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 5 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

1. Qualora un rimborso di dazi o imposte, diversi dall’imposta sul valore aggiunto, riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato membro, gli uffici di collegamento possono informare detto altro Stato membro del rimborso che deve essere effettuato.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.